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Termini e scadenze in materia contrattuale

L’ordinanza n°2020-306 del 25 marzo 2020 modificata dall’ordinanza n°2020-427 del 17 aprile 2020 e dall’ordinanza n°2020-560 del 13 maggio 2020...

...paralizza provvisoriamente alcune sanzioni per inadempimento contrattuale ed estende provvisoriamente i termini per opporsi al rinnovo automatico di un contratto. Non estende invece le regole per la proroga dei termini legali in materia di procedura civile ai termini previsti convenzionalmente.

Prevede innanzitutto un “periodo tutelato” tra il 12 marzo e il 23 giugno 2020 a mezzanotte.

1. Analisi caso per caso della proroga dei termini contrattuali

La circolare del 26 marzo 2020 precisa che per i termini convenzionali è possibile invocare le disposizioni di diritto privato relative alla sospensione della prescrizione per impossibilità di agire o alla forza maggiore.

L’articolo 2234 del codice civile francese prevede che la prescrizione non decorre o è sospesa nei confronti del soggetto che si trovi nell’impossibilità di agire a seguito di un impedimento legale, convenzionale o di un evento di forza maggiore.

L’articolo 1218 del codice civile prevede che un evento possa essere qualificato di forza maggiore se è indipendente dal debitore, non era ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto, i suoi effetti non possono essere evitati con misure appropriate e rende impossibile l’esecuzione dell’obbligazione da parte del debitore.

2. Paralisi provvisoria di alcune sanzioni contrattuali

Si distinguono varie ipotesi (ben illustrate dalla circolare del 17 aprile 2020) in funzione della data o del periodo d’inadempimento rispetto al periodo tutelato (12 marzo – 23 giugno 2020 incluso).

Inadempimento durante il periodo di emergenza tutelato

Le penali giornaliere, le clausole penali, le clausole risolutorie e le clausole di decadenza che sanzionano l’inadempimento di un obbligo entro un determinato termine non producono effetto se tale termine scade durante il periodo di emergenza tutelato.

Se il debitore non ha adempiuto la sua obbligazione, la data alla quale le penali giornaliere o le suddette clausole prendono effetto è rinviata di una durata, calcolata dopo la fine del periodo di emergenza tutelato, pari al tempo intercorso tra il 12 marzo 2020 o se è più tardiva, la data alla quale l’obbligazione è nata, e la data alla quale l’obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta.

Esempio:

Un contratto sottoscritto il 15 marzo 2020 deve essere eseguito entro il 1° maggio 2020; una clausola prevede il pagamento di una penale di 100 euro per giorno di ritardo. Ai sensi dell’ordinanza, gli effetti della clausola sono rinviati di una durata pari al tempo intercorso tra il 15 marzo e il 1° maggio a decorrere dalla fine del periodo d’emergenza tutelato. La penale inizierebbe quindi ad avere effetto il 9 agosto 2020 (24 giugno + 1 mese e 16 giorni).

Inoltre, le penali giornaliere e le clausole penali che hanno iniziato a produrre effetto prima del 12 marzo 2020 sono sospese durante il periodo d’emergenza tutelato.

Inadempimento dopo il periodo di emergenza tutelato

Le penali giornaliere, le clausole penali, le clausole risolutorie e le clausole di decadenza che sanzionano un inadempimento che avviene dopo il periodo di emergenza tutelato decorrono dopo un termine uguale al tempo intercorso tra il 12 marzo, o se è più tardiva la data alla quale l’obbligazione è nata, e la data di fine del periodo di emergenza tutelato, cioè il 23 giugno 2020 incluso. La proroga del termine decorre alla data in cui le penali giornaliere e le suddette clausole avrebbero dovuto produrre effetto ai sensi delle stipulazioni contrattuali.

Questo dispositivo non si applica alle obbligazioni di pagamento. Beneficia in particolare ai cantieri di costruzione o ai beni da fabbricare per i quali la consegna deve avvenire più di due mesi dopo la fine del periodo di emergenza tutelato.

Esempio:

Un contratto sottoscritto il 1° aprile 2019 deve essere eseguito entro il 1° luglio 2020; una clausola prevede il pagamento di una penale forfettaria in caso di inadempimento. Il debitore non adempie alla data prevista. Ai sensi dell’ordinanza, gli effetti della clausola sono rinviati di una durata pari al tempo trascorso tra il 12 marzo 2020 e la fine del periodo d’emergenza tutelato (23 giugno 2020 incluso) a decorrere dal 1° luglio 2020. La penale inizierebbe quindi ad avere effetto il 24 settembre (1° luglio + 2 mesi e 23 giorni).

3. Interessi moratori e altre sanzioni legali

Il debitore che non adempie entro il termine stabilito dai suoi impegni contrattuali rimane soggetto alle sanzioni legali se le loro condizioni sono soddisfatte: eccezione di inadempimento, esecuzione forzata in natura, risoluzione giudiziale o unilaterale, responsabilità contrattuale.

In caso di mancato pagamento, i seguenti interessi moratori legali sono applicabili:

4. Proroga dei termini per mettere fine ad un contratto

Infine, quando un contratto può essere risolto unicamente durante un determinato periodo o è rinnovato in assenza di disdetta entro un determinato termine, se tale periodo o termine scade durante il periodo di emergenza tutelato, è prolungato fino a due mesi dopo la fine di tale periodo, cioè fino al 23 agosto 2020 incluso.

Esempio:

Un contratto è stato sottoscritto il 25 aprile 2019 per un anno. Contiene una clausola che prevede il rinnovo automatico salvo se una delle parti invia una notifica alla controparte al più tardi un mese prima del suo termine. Ogni parte aveva quindi in teoria fino al 25 marzo per opporsi al rinnovo del contratto. Essendo tale termine scaduto durante il periodo di emergenza tutelato, il contraente potrà ancora opporsi al rinnovo del contratto entro due mesi dalla fine di tale periodo, cioè entro il 23 agosto 2020 incluso.


Aggiornamenti e precisazioni disponibili sul sito del Ministero della Giustizia.

 

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