COVID-19

Riduzione del prezzo per esecuzione imperfetta

Con la riforma del diritto francese delle obbligazioni del 2018 è stato introdotto un nuovo articolo 1223 nel codice civile ...

che permette al creditore di un’obbligazione imperfettamente eseguita di ottenere una riduzione proporzionale del prezzo.

Se il prezzo non è stato pagato, il creditore può procedere unilateralmente o con l’accordo di controparte alla riduzione del prezzo. Altrimenti può chiedere al giudice di fissare la riduzione del prezzo.

Questo testo di legge, ancora poco utilizzato, potrebbe rivelarsi utile nel contesto Covid-19.

Si applica a tutti i contratti e a qualsiasi tipo di esecuzione imperfetta senza dovere dimostrare che l’imperfezione sia causata da colpa o imputabile al debitore dell’obbligazione.

Non si applica, tuttavia, ai casi per i quali  esiste già un simile meccanismo specifico, ad esempio, la riduzione del prezzo per vizi nascosti.

È inoltre necessario controllare che le parti non abbiano contrattualmente previsto di rinunciare all’applicazione dell’articolo 1223 del codice civile o non abbiano previsto loro stessi dei meccanismi derogatori di riduzione del prezzo.

Il regime giuridico della riduzione del prezzo per esecuzione imperfetta si distingue da quello della responsabilità civile poiché non è necessario dimostrare l’esistenza di un danno per ottenere la riduzione di prezzo. In funzione delle circostanze, è possibile cumulare la riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 1223 del codice civile e il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 1231 e seguenti del codice civile.

Riduzione unilaterale del prezzo

La riduzione unilaterale del prezzo è prevista se il prezzo non è stato pagato in tutto o in parte.

Secondo alcuni autori, se un acconto sul prezzo o se dei pagamenti fossero stati effettuati durante l’avanzamento dei lavori, non sarebbe possibile ricorrere alla riduzione unilaterale del prezzo ma unicamente alla riduzione giudiziaria del prezzo. Altri autori criticano questa interpretazione letterale del testo di legge che limiterebbe molto il suo campo di applicazione ed il suo interesse. È quindi importante controllare l’evoluzione della giurisprudenza al riguardo.

Per praticare la riduzione unilaterale di prezzo, il creditore dell’obbligazione imperfettamente eseguita deve prima diffidare il debitore ad adempiere. Si consiglia di avvertirlo nella diffida dell’intenzione di ridurre il prezzo specificando la percentuale o l’importo della riduzione nel caso in cui l’esecuzione imperfetta perdurasse.

Se l’esecuzione perdura, il creditore deve notificare al più presto al debitore dell’obbligazione imperfettamente eseguita la sua decisione di ridurre il prezzo e la percentuale o l’importo di riduzione in considerazione dei miglioramenti o meno apportati all’esecuzione della prestazione. Si consiglia, se possibile, di indicare i metodi di calcolo utilizzati e di giustificare l’importo della riduzione.

Se il debitore accetta la riduzione di prezzo, la modifica del prezzo sarà considerata concordata e non sarà revocabile unilateralmente. A meno di sottoscrivere una transazione, tale accettazione non vale rinuncia ad agire in giudizio.

Se il debitore della prestazione non accetta la riduzione di prezzo, il creditore potrà ugualmente praticarla correndo però il rischio che il debitore della prestazione lo citi in giudizio per riduzione abusiva del prezzo entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Riduzione giudiziaria del prezzo

Nel caso in cui tutto o parte del prezzo fosse già stato pagato e di mancato accordo con la controparte, è possibile chiedere la riduzione del prezzo in giudizio. Il giudice dovrà verificare prima l’esecuzione imperfetta, valutarla e decidere se e in quale misura ridurre il prezzo.

 

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