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Ricerca e sviluppo, nel decreto fiscale l'attesa sanatoria per salvare le imprese dagli accertamenti dell'agenzia delle entrate

Arriva la sanatoria per le imprese che sono oggetto di verifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

Arriva la sanatoria per le imprese che sono oggetto di verifiche e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’indebito utilizzo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per gli anni dal 2015 al 2019 compresi, cioè fino all’introduzione del nuovo sistema che, dal 2020, ha introdotto anche il credito d’imposta per le attività di innovazione. A contenere la misura è il Decreto Fiscale approvato venerdì in Consiglio dei Ministri.

Una misura attesa dalle imprese perché, nel corso di questi ultimi anni, si sono moltiplicate le segnalazioni di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che hanno contestato alle aziende la mancanza dei requisiti per richiedere l’incentivo, imputando loro, nella maggior parte dei casi, la fattispecie del credito inesistente con conseguenze pesanti sul piano sanzionatorio.

Ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva già cercato di intervenire sulla materia in occasione del Decreto Rilancio con una proposta di regolarizzazione fiscale, ma il testo non arrivò nemmeno in Parlamento. Un secondo tentativo è stato fatto a luglio di quest’anno, in occasione dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 73/2021 (il Sostegni Bis): anche questa volta senza fortuna.

Venerdì il Governo ha risolto la questione con un apposito intervento nel Decreto Fiscale. Vediamo come.
 

Come funziona la sanatoria
 

Il testo della norma offre alle imprese la possibilità di “effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi”. Ovviamente occorrerà restituire l’incentivo fruito, quindi, ma senza la parte di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata alle imprese che abbiano comunque sostenuto le spese per le quali hanno richiesto l’incentivo, ma che abbiano commesso errori nella valutazione dei requisiti da rispettare, ivi compresi coloro che “abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento”.

Sono invece esclusi i comportamenti dolosi, cioè:

  • condotte fraudolente;
  • fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

La procedura di regolarizzazione è valida, oltre che per le aziende che si sono accorte dell’errore e temono un accertamento, anche per quei casi in cui c’è ancora un contenzioso aperto. Non però per quelli in cui gli accertamenti siano già definitivi.
 

Le tempistiche
 

Per accedere alla sanatoria le imprese occorrerà inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, indipendentemente dall’esistenza di una procedura aperta a loro carico, entro il 30 settembre 2022. Il facsimile del modulo per la richiesta sarà pubblicato dalla stessa Agenzia entro maggio 2022.

Il versamento degli importi, che non potrà essere oggetto di compensazione, andrà ultimato entro il 16 dicembre 2022. Sarà però possibile – solo per chi non ha un accertamento in corso – dividere il dovuto in tre rate annuali, di cui la prima entro il 16/12/2022 e le altre due entro il 16/12/2023 e il 16/12/2024. Per queste ultime due rate saranno dovuti gli interessi legali maturati dal 16/12/2022. Qualora non si paghi una delle rate entro la scadenza prevista, si perderà gran parte del beneficio: gli importi residui saranno infatti iscritti a ruolo con una sanzione pari al 30% e l’applicazione degli interessi.

Nella richiesta andranno segnalati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Cosa importantissima è che la corretta conclusione della procedura di sanatoria evita la punibilità prevista dal codice penale.
 

Il testo della sanatoria
 

VI riportiamo qui di seguito il testo integrale dei commi da 7 a 12 dell’articolo 5 del Decreto Fiscale. Precisiamo che si tratta di una bozza e che occorrerà attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale per verificare l’effettiva corrispondenza dei testi.

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
 

8. La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta indicati al comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. I soggetti di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al successivo comma 9, accertino condotte fraudolente.
 

9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.
 

10. L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 

11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
 

12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10.

 

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