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Proroga dei termini legali in materia di procedura civile

Il Governo ha adottato varie ordinanze in materia di amministrazione della giustizia al fine di adattare il funzionamento...

...dei tribunali, le regole di procedura penale, civile, amministrativa e il decorso dei termini durante il periodo di emergenza sanitaria.

L’ordinanza n°2020-306 del 25 marzo 2020 modificata il 13 maggio 2020 definisce le regole di proroga dei termini in materia civile.

È previsto innanzitutto un “periodo tutelato” tra il 12 marzo e il 23 giugno 2020 a mezzanotte.

Proroga dei termini legali per agire

La proroga dei termini legali in materia di procedura civile si applica:

  • alle azioni in giudizio, 
  • agli atti di procedura civile nell’ambito di una procedura giudiziale in corso,
  • alle azioni per ottenere l’esecuzione di una sentenza (ad esclusione delle procedure di sequestro immobiliare oggetto di una specifica regolamentazione),

in questi termini:

Qualsiasi atto, ricorso, azione in giustizia, formalità, iscrizione, dichiarazione, notifica o pubblicazione prevista dalla legge o dai regolamenti soggetto a nullità, sanzione, caducità, decadenza, prescrizione, inopponibilità, irricevibilità, scadenza, rinuncia, applicazione di un regime particolare, non avvenimento o decadenza di un qualsiasi diritto che dovrebbe avvenire durante il periodo di emergenza tutelato, cioè entro il 23 giugno 2020 incluso, sarà considerato effettuato in tempo, se effettuato entro il termine legale inizialmente previsto a decorrere della data di fine del periodo di emergenza tutelato, nel limite massimo di 2 mesi.

 

Questa proroga si applica anche ai pagamenti prescritti dalla legge o dai regolamenti al fine di acquisire o conservare un diritto, ad esempio, il pagamento della tassa per la registrazione di un marchio all’INPI (Istituto nazionale francese della proprietà intellettuale).

Non si applica invece ai termini di riflessione, di recesso o di rinuncia previsti dalla legge o dai regolamenti e ai termini previsti per il rimborso di somme di denaro in caso di esercizio di tali diritti (ad esempio per le vendite ai consumatori concluse a distanza).

Non si applica in materia penale o nelle materie oggetto di specifiche disposizioni (ad esempio per l’approvazione annuale del bilancio).

 

Esempi:

Ipotesi 1 (termine iniziale superiore a 2 mesi): Un debito è esigibile dal 20 marzo 2015. Il termine di prescrizione quinquennale per chiederne il pagamento scade il 20 marzo 2020. In assenza di azione entro tale termine, tale azione non sarà considerata prescritta e sarà ancora possibile fino a 2 mesi dopo la fine del periodo di emergenza tutelato, cioè fino al 23 agosto 2020.

Ipotesi 2 (termine iniziale inferiore a 2 mesi): Nella procedura d’urgenza in appello (“à bref délai”), il ricorrente deve comunicare la memoria entro 1 mese. Questo termine scade il 18 marzo. Il ricorrente avrà 1 mese a decorrere dalla fine del periodo di emergenza tutelato per comunicare la sua memoria, cioè entro il 23 luglio 2020.

In altre parole, se un termine di 1 mese scade durante il periodo d’emergenza tutelato, ripartirà da zero per 1 mese alla fine di tale periodo. Se un termine di 3 mesi scade durante lo stesso periodo di emergenza tutelato, ripartirà per solo 2 mesi alla fine di tale periodo.

Proroga dei termini per i provvedimenti giudiziali

Alcuni provvedimenti giudiziali il cui termine scade durante il periodo di emergenza tutelato sono prorogati fino a 3 mesi dalla fine di tale periodo, cioè fino al 23 settembre 2020. In particolare, sono soggetti a tale proroga i seguenti provvedimenti:

  • misure cautelari, d’inchiesta, istruttorie, di conciliazione o di mediazione,
  • misure di divieto o sospensione che non sono state pronunciate a titolo di sanzione,
  • autorizzazioni e permessi.

Se il debitore non ha adempiuto la sua obbligazione, la data alla quale le penali giornaliere giudiziarie prendono effetto è rinviata di una durata, calcolata dopo la fine del periodo di emergenza tutelato, pari al tempo intercorso tra il 12 marzo 2020 o se è più tardiva, la data alla quale l’obbligazione è nata, e la data alla quale l’obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta. La stessa regola si applica alle penali giornaliere previste convenzionalmente.

Le penalità giornaliere giudiziarie che non hanno iniziato a produrre effetto prima del 12 marzo 2020 sono sospese fino alla fine del periodo di emergenza tutelato.

 

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