COVID-19

Procedure concorsuali

Si distinguono tre procedure concorsuali:

  • la procedura di “sauvegarde”, quando il debitore non è ancora in stato d’insolvenza;
  • la procedura di “redressement”, quando il debitore è in stato d’insolvenza;
  • la procedura di liquidazione giudiziaria quando il risanamento dell’impresa è manifestamente impossibile.

L’apertura della procedure concorsuale è menzionata nell’extrait Kbis del debitore (equivalente francese breve della visura camerale).

I creditori anteriori all’apertura di ognuna di queste procedure vedono i pagamenti dei loro crediti ed il corso degli interessi sospesi. Devono dichiarare i loro crediti al passivo della società debitrice e non possono più agire o proseguire le loro azioni in giudizio contro essa.

Sauvegarde judiciaire

Il debitore che si trova in una situazione di difficoltà che non è in grado di superare, pur non essendo insolvente, può richiedere al tribunale l’apertura di un periodo di osservazione di sei mesi rinnovabile fino a 18 mesi, durante il quale l’attività dell’impresa è mantenuta.

Il dirigente della società debitrice continua ad assicurare l’amministrazione dell’impresa ma il tribunale affida ad un amministratore giudiziario la missione di sorvegliare le operazioni di gestione o di assistere il debitore per tutti o alcuni atti di gestione (esigenza di doppia firma).

L’autorizzazione del giudice commissario è necessaria per alcuni atti, ad esempio gli atti di disposizione, il pagamento dei crediti anteriori o la richiesta di prestiti per proseguire l’attività.

La procedura termina:

  • con l’adozione di un piano di salvaguardia di una durata massima di 10 anni. Il debitore è quindi posto sotto la supervisione del commissario all’esecuzione del piano; o
  • con l’apertura di una procedura concorsuale o di una liquidazione giudiziale.

Il debitore il cui passivo è essenzialmente di natura finanziaria può ricorrere alla procedura di salvaguardia finanziaria accelerata. Tale procedura, di un mese rinnovabile, ha effetto unicamente nei confronti degli enti creditizi.

Il debitore impegnato in una procedura di conciliazione che elabora un piano di risanamento, in accordo con i suoi creditori, può beneficiare di una procedura di salvaguardia accelerata.

Redressement judiciaire

Può essere attuata a condizione che il debitore sia in stato d’insolvenza ma abbia delle prospettive di ripresa, su richiesta del debitore, dei creditori o su iniziativa del tribunale.

Il tribunale ordina l’apertura di un periodo d’osservazione di 6 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 18 mesi.

Un amministratore giudiziario è incaricato di assistere il debitore per tutta o parte degli atti di gestione (esigenza di doppia firma) o di assicurare solo tutta o parte degli atti di gestione (come rappresentante del debitore).

L’autorizzazione del giudice commissario è necessaria per alcuni atti.

Al termine del periodo di osservazione si prospettano le seguenti alternative:

  • l’attuazione di un piano di risanamento;
  • la cessazione parziale o totale dell’attività;
  • l’apertura di una liquidazione giudiziale;
  • la chiusura della procedura se il debitore dispone di somme sufficienti per pagare i creditori e le spese.

Se il piano di risanamento è interamente eseguito, il tribunale ne constata la completa esecuzione, ciò determina la cancellazione di tutte le menzioni relative all’esistenza di un piano in corso di esecuzione nell’extrait Kbis. Se il debitore non rispetta gli impegni presi, il tribunale pronuncia la risoluzione del piano ed eventualmente la liquidazione giudiziale.

Liquidazione giudiziaria

Può essere attuata se il debitore è in situazione d’insolvenza e il risanamento è manifestamente impossibile, su richiesta del debitore, dei creditori o su iniziativa del tribunale.

Consiste nella nomina di un liquidatore giudiziale che procede alle operazioni di liquidazione e alla verifica dei crediti. L’apertura della procedura determina la cessazione dell’attività ed è irrevocabile.

Il tribunale pronuncia la fine della procedura: 

  • se la prosecuzione delle operazioni di liquidazione è resa impossibile per via dell’insufficienza di attivi, o se le difficoltà per realizzare l’attivo residuale sono tali che la prosecuzione ha poco interesse;
  • se il liquidatore dispone di somme sufficienti per pagare i creditori.

Vi è inoltre una procedura di liquidazione semplificata a cui è possibile ricorrere nel caso in cui l’impresa abbia al massimo un dipendente, non detenga beni immobiliari ed abbia un fatturato annuo al netto d’iva inferiore o uguale a 300 000 euro.

Covid-19

La durata dei piani in corso, prolungata automaticamente di tre mesi, può essere prolungata di due anni su richiesta del pubblico ministero o del commissario all’esecuzione del piano, adattando le modalità di verifica del passivo alla nuova durata.

Per fare fronte alle difficolte economiche post Covid-19, la normativa sulle imprese in difficoltà è stata aggevolata.

Ad esempio, iI termini per la consultazione dei creditori nell’ambito dell’adozione di piani di salvaguardia e di risanamento sono ridotti e le modalità di consultazione semplificate.

Inoltre, alle imprese che hanno consentito un nuovo apporto di liquidità al debitore durante il periodo di osservazione e/o che si impegnano, per l’esecuzione del piano di salvaguardia (nella procedura di “sauvegarde”) o risanamento (nella procedura di “redressement”), ad effettuare un tale apporto, viene riconosciuto un privilegio che gli permette di essere pagate prioritariamente (privileggio del “post money”).

Questa disposizione è applicabile alle procedure avviate a partire dal 22 maggio 2020.

 

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