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Insolvenza

Lo stato d’insolvenza, in francese “état de cessation des paiements”, è l’impossibilità di pagare il passivo esigibile con l’attivo disponibile.

Il passivo esigibile include tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili.

L’attivo disponibile è costituito dalla tesoreria e altre liquidità di cui il debitore può immediatamente disporre; sono esclusi, ad esempio, il patrimonio immobiliare non ancora venduto  o i crediti oggetto di un procedimento pendente.

Un debitore che accerta che le riserve di credito o moratorie di cui beneficia nei confronti dei suoi creditori gli consentono di far fronte al passivo esigibile con il suo attivo disponibile non è in situazione d’insolvenza.

Entro 45 giorni dallo stato d’insolvenza, il debitore deve chiedere l’apertura di una procedura concorsuale di tipo “redressement judiciaire” o liquidazione giudiziale, salvo avere già chiesto l’apertura di una procedura di conciliazione.

L’apertura di tali procedure può essere richiesta inoltre dal pubblico ministero e dai creditori o decisa di propria iniziativa dal tribunale.

La data d’insolvenza incide sulla determinazione del periodo sospetto che permette di invocare la nullità di alcuni atti realizzati dall’impresa. Determina inoltre la colpa del dirigente nell’ambito delle azioni in responsabilità (per insufficienza di attivo, fallimento personale o altre misure restrittive).

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Fino al 23 agosto 2020, la situazione d’insolvenza deve essere valutata in considerazione della situazione dell’impresa al 12 marzo 2020. La determinazione della situazione d’insolvenza alla data del 12 marzo 2020 fino al 23 agosto 2020 è prevista nel solo interesse del debitore.

Il 24 agosto 2020, le imprese dovranno controllare che non siano o non siano più in situazione d’insolvenza.

 

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