COVID-19
Decreto Ristori - Misure in ambito lavorativo
In data 28 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 137/2020, Decreto Ristori...
...che contiene, tra le altre, importanti misure in ambito lavoristico che qui di seguito si riportano.
Il Decreto entra in vigore in data odierna, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
AMMORTIZZATORI SOCIALI – ULTERIORI SETTIMANE
L’articolo 12, ai commi da 1 a 7 del Decreto Ristori, al fine di far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla ripresa dei contagi, dispone ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario connesse all’emergenza COVID-19 da fruire nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.
Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Agosto (articolo 1 Decreto-Legge n. 104/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati automaticamente, se autorizzati, alle 6 settimane previste dal decreto in esame.
Tali 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il secondo blocco delle 9 settimane previste dal Decreto Agosto (quelle da richiedere con causale ”COVID-19 con fatturato”) ed a condizione che il suddetto periodo sia completamente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori che siano stati interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive.
La concessione delle suddette 6 settimane di ammortizzatore sociale avviene senza oneri aggiuntivi a carico delle aziende che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2020; in caso contrario, è previsto il versamento di un contributo addizionale così stabilito:
♦ 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
♦18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il termine di presentazione delle domande di concessione all’INPS, in linea con quanto stabilito nelle precedenti disposizioni in materia, è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori, ossia il 30 novembre 2020. Alla domanda deve essere allegata la autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Benché nulla viene detto a proposito degli aspetti procedurali, in analogia con il Decreto Agosto, si ritiene necessaria la preventiva informativa sindacale.