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COVID-19: Regole per la mobilità sul territorio nazionale e per gli ingressi dall'Estero
DPCM 10 aprile 2020
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, entrato in vigore il 14 aprile 2020, sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
Gli spostamenti sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute come già secondo i provvedimenti precedenti.
Salvo che per le esigenze di cui sopra, il divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati è riferito agli spostamenti in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente le persone fisiche si trovano ed è stato esplicitato il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Resta confermata la sospensione di manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
Nello svolgimento di riunioni devono essere adottate modalità di collegamento da remoto.
Per quanto concerne le attività commerciali di vendita al dettaglio, possono operare solo quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al Decreto, e ciò sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO
Come già disposto con Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020, il nuovo provvedimento consente altresì l’ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre anche privato a condizione che le persone interessate comunichino all’atto della partenza al vettore o – in caso di utilizzo di mezzo privato – immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale:
- i motivi del viaggio (ossia le comprovate esigenze lavorative o le situazioni di necessità ovvero i motivi di salute per cui il viaggio si rende necessario);
- l’indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario (di cui qui di seguito) e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- il recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Le persone che facciano ingresso in Italia anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA
Il nuovo Decreto prevede altresì la possibilità di compiere transiti e soggiorni di breve durata in Italia esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore.
Anche in questo caso sono previste le medesime modalità dichiarative già sopra indicate, cui si aggiunge l’assunzione degli obblighi:
- allo scadere del periodo di permanenza indicato di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati;
- di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
Per ulteriori approfondimenti:
Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Labour & Compliance
- Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto(@)studiopirola.com
- Avv. Umberto Orso-Giacone: umberto.orsogiacone(@)studiopirola.com
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