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COVID-19: Misure urgenti in materia di accesso al credito e continuità delle imprese colpite dall'emergenza
Decreto Legge dell'8 Aprile 2020 n. 23: Misure urgenti in materia di accesso al credito e per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all'export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (Golden Power) e di giustizia.
Nello specifico, approfondiamo di seguito le principali misure urgenti in materia di accesso al credito e volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19.
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
- MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
SACE S.p.A. concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche e di ogni soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.
Nello specifico gli impegni assunti da SACE S.p.A. non supereranno l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi saranno destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96).
Le garanzie saranno rilasciate alle seguenti condizioni:
- per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- per imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in “difficoltà” e alla data del 29 febbraio non risultavano presenti tra le esposizioni “deteriorate” presso il sistema bancario.
L’importo del prestito assistito da garanzia non sarà superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell’impresa.
La garanzia coprirà il:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
L’impresa che beneficerà della garanzia assumerà l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
Il finanziamento dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante in unità operative localizzate in Italia.
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19
- DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il codice entrerà in vigore il 1 settembre 2021.
2. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (L. 662/96)
Fino al 31 dicembre 2020 si applicheranno le seguenti misure:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria che abbia durata fino a 72 mesi. L’importo delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di PMI e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione);
- per le operazioni con le caratteristiche di cui ai punti precedenti, la percentuale della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, la garanzia di cui ai punti precedenti può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.
3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
Il credito d’imposta previsto nel decreto “Cura Italia“ del 17 marzo 2020 (ovvero: credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) trova applicazione, secondo le misure e i limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Per ulteriori approfondimenti e accesso alle schede di sintesi di tutte le agevolazioni/incentivi:
Dott.ssa Sandra Valente