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COVID-19: Ampliamento dei Golden Powers

Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020

Gli articoli 15, 16 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 hanno rafforzato i c.d. Golden Powers introdotti ⁽1⁾ al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, prevedendo poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ulteriori ambiti ritenuti di rilevanza strategica riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché quelli concernenti Energia, Trasporti, Comunicazioni ed altri settori rilevanti.

 

NOTA BENE :

 

I poteri, a seconda del settore in cui devono essere attuati, si sostanziano essenzialmente ne:

  • l'opposizione all'acquisto di partecipazioni;
  • il veto all'adozione di delibere societarie;
  • l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni sia in caso di adozione di delibere societarie che di perfezionamento di contratti e possono essere esercitati una volta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri riceva adeguata notifica⁽2⁾.

 

CHI

 

Qualsiasi soggetto, anche facente parte dell’Unione Europea, che intende acquisire partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei seguenti settori:

  • infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie (ivi inclusi il settore creditizio e assicurativo), e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
     
  • tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
     
  • sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
     
  • accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
     
  • libertà e pluralismo dei media.

 

COSA

 

Fino al 31 dicembre 2020 sono soggetti all'obbligo di notifica:

 

  • anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un’impresa che detiene, tra l’altro, beni e rapporti nei servizi sopra citati, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
  • gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni in società di rilevanza strategica:

da parte di soggetti esteri, anche appartenenti alle Unione Europea, che determinano il controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;

da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione Europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% (tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute), ed il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore ad 1 milione di euro;

che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

 

NOTA BENE :

 

I poteri speciali connessi agli atti sopra indicati potranno essere esercitati anche successivamente al 31 dicembre 2020, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa, purché tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale.

Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico il Governo potrà prendere in considerazione le seguenti circostanze:

 

  • che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione Europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; fino al 31 dicembre 2020 si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro dell’Unione Europea;
     
  • che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione Europea;
     
  • che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

 

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1⁾  Si vedano i Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21 (come convertito con Legge n. 56 dell’11 maggio 2012) e Decreto-Legge del 21 settembre 2019, n. 105 (come convertito con Legge n. 133 del 18 novembre 2019).

 

2⁾ Qualora il soggetto a carico del quale è previsto quest’obbligo di notifica non la effettui, costui è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una forte sanzione amministrativa pecuniaria commisurata a diversi fattori a seconda del settore in cui i Golden Powers dovevano essere implementati. Detta sanzione è prevista in alcuni casi fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, in altri fino al 150%del valore dell'operazione e comunque non inferiore al 25% del medesimo valore.

 


 

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

Avv. Roberto Padova: roberto.padova(@)studiopirola.com

Avv. Maria Clelia Chinappi: maria.clelia.chinappi(@)studiopirola.com

 


 

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