Allerta economica circolare e disciplina R.E.P.

L'introduzione sul mercato francese di numerose tipologie di prodotti impone limitazioni volte alla riduzione alla quantità di rifiuti.

L'introduzione sul mercato francese di numerose tipologie di prodotti impone al metteur sur le marchè il rispetto di obblighi stringenti volti alla riduzione della quantità di rifiuti, all'incremento dell'attività di riciclo e/o al reimpiego dei medesimi prodotti proposti al consumatore francese. Oltre a sanzioni amministrative di tipo pecuniario, sono previste anche sanzioni di natura penale che possono arrivare fino ai due anni di reclusione.

Di seguito, una sintesi degli aspetti principali di questa regolamentazione.

1. NOZIONI DI BASE

In ambito comunitario, la Direttiva Quadro 2008 sui rifiuti n°2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, rappresenta lo strumento di riferimento che ha definito e dettato le finalità che ciascun legislatore nazionale aveva l'obiettivo di perseguire integrando, in un periodo dato, idonee disposizioni nel proprio ordinamento giuridico.

Rifiuto (déchet): art. L.541-1-1 Code de l'environnement (codice ambientale)

Ogni sostanza ovvero ogni oggetto, o più estensivamente ogni bene mobile, del quale il detentore si disfi o del quale ha l'intenzione ovvero l'obbligazione di disfarsi.

La ratio a fondamento della R.E.P. (responsabilité élargie du producteur) è codificata all'articolo L.541-10 del codice ambientale francese: chiunque fabbrichi in Francia ovvero importie/o distribuisca sul territorio francese (nozione estesa del 'metteur sur le marchè') ha l'obbligazione di contribuire o di provvedere alla gestione dei rifiuti derivanti dal prodotto proposto al consumo in Francia

Gli scopi perseguiti dal legislatore europeo ed integrati da quello nazionale francese essenzialmente nel codice ambientale sono molteplici, tutti corollari del paradigma "RIDUCI - RIUTILIZZA - RICICLA":

  • ridurre la quantità di rifiuti da dover smaltire;
  • responsabilizzare il produttore affinchè non produca inutilmente rifiuti (quindi sia incentivato ad abbandonare le logiche sottese all'obsolescenza programmata, concepisca prodotti idonei ad essere reimpiegati e/o riciclati, ecc.);
  • educare il cittadino - consumatore ad una logica di rispetto ambientale, di reimpiego e di riciclo.

2. FILIERE MERCEOLOGICHE REGOLAMENTATE IN FRANCIA

Le filiere merceologiche sottoposte alla regolamentazione R.E.P. sono enumerate all'articolo L.541-10-1 del Code de l'environnement che ne prevede 22, tra le quali: 

  • imballaggi
  • prodotti tessili, scarpe e biancheria per la casa (c.d. filiera TLC)
  • rifiuti di elementi di arredo
  • articoli sportivi
  • carte stampate
  • giocattoli
  • pile ed accumulatori
  • pneumatici
  • articoli da giardinaggio o bricolage
  • medicinali, dispositivi medici perforanti e tessili sanitari monouso.

La data di entrata in vigore della regolamentazione cogente non è identica per tutte le filiere attualmente regolamentate e varia in funzione della categorie merceologiche e del tipo di obbligazioni definite normativamente.

3. IL PRODUTTORE DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI E DELLE SANZIONI DI CUI ALLA DISCIPLINA R.E.P.

Ai fini della regolamentazione R.E.P., la nozione di "Produttore" è molto estesa: vi è assimilato qualsiasi soggetto che sviluppi, fabbrichi, manipoli, tratti, venda o importi prodotti e/o elementi e materiali che generano rifiuti.

Qualora i prodotti siano rivenduti sotto il marchio di un rivenditore, quest'ultimo è considerato un produttore ai fini della disciplina R.E.P.

Market-place ed altri operatori dell'e-commerce sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi conseguenti alla vendita dei prodotti destinati al mercato francese, a meno che non siano in grado di dimostrare che il relativo Produttore vi abbia già adempiuto.

4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PRODUTTORE

Tra le numerose obbligazioni che pesano in capo ai Produttori, segnaliamo le principali:

  • obbligazioni dichiarative e d'informazione;
  • obbligazioni in materia di riduzione, gestione, riciclo o reimpiego dei rifiuti;
  • obbligazioni in materia di etichettatura;
  • obbligazioni proprie alle sorte degli invenduti di produzione.

Per adempire alle predette obbligazioni il Produttore è tenuto:

  • ad aderire all'eco-organismo competente per la filiera di prodotti che lo concerne;
  • a definire e strutturare un proprio sistema individuale di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dai prodotti che ha immesso sul mercato.

In entrambi i casi, il Produttore deve ottenere un numero unico di identificazione (NUI) per ogni tipologia di prodotti che rilevino di una filiera regolamentata. il NUI va indicato sul sito Internet e sulle condizioni generali di vendita del Produttore; altrimenti, sulla documentazione contrattuale comunicata all'acquirente.

4.1 Obblighi dichiarativi e d'informazione

L'eco-organismo (od il singolo Produttore che abbia optato per un sistema individuale di raccolta e gestione) fornisce all'autorità amministrativa:

  • dati quantitativi e qualitativi relativi ai prodotti immessi sul mercato nazionale nonché informazioni relative alle misure predisposte al fine di limitare e gestire virtuosamente la quantità di rifiuti generati;
  • dati relativi al tasso d'incorporazione di materiale riciclato nei prodotti commercializzati in Francia;
  • dati relativi alle modalità di gestione dei rifiuti;
  • dati relativi al monitoraggio ed alla determinazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi per la prevenzione e la gestione dei rifiuti.

4.2 Obblighi in materia di riduzione, gestione, riciclo e reimpiego dei rifiuti

Il Produttore, nell'ambito della disciplina R.E.P. deve in particolare:

  • provvedere o contribuire alla prevenzione ed alla gestione dei rifiuti che derivano dall'uso e dal consumo dei beni commercializzati in Francia; 
  • progettare e concepire i propri prodotti in maniera eco-compatibile;
  • promuovere e sostenere l'allungamento della vita dei prodotti che commercializza; 
  • sostenere reti di riutilizzo e riparazione; 
  • contribuire a progetti di sviluppo e sostegno alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti; 
  • sviluppare tecniche e canali di riciclo.

4.3 Obblighi in materia di etichettatura

a) Informazione sulle qualità e caratteristiche ambientali del prodotto

Il Produttore deve comunicare - mediante marcatura, etichettatura, esposizione o qualsiasi altro processo appropriato  le qualità e le caratteristiche ambientali dei prodotti destinati al consumo in Francia (incorporazione di materiale riciclato, l'uso di risorse rinnovabili, la durabilità, la compostabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità, ...).

Il Produttore deve inoltre menzionare i premi o le sanzioni legate al calcolo del suo eco-contributo (infra).

L'informazione dev'essere visibile o accessibile al momento dell'acquisto, oltre che alla messa a disposizione del pubblico in formato digitale.

Fatto divieto di utilizzare talune menzioni, mentre altre sono obbligatorie:

  • i prodotti in plastica e gli imballaggi la cui compostabilità possa essere ottenuta solo in un'unità industriale non possono essere etichettati come 'compostabili';
  • i prodotti in plastica e gli imballaggi che possano essere compostati solo nel compostaggio domestico o industriale debbono recare la menzione "non smaltire in natura";
  • qualora venga menzionata la natura 'riciclata' di un prodotto, è obbligatorio specificare la percentuale di materiali riciclati effettivamente incorporati;
  • è vietato apporre la dicitura 'biodegradabile', 'rispettoso dell'ambiente' o qualsiasi altra dicitura di effetto equivalente sul consumatore.

b) L'info tri

I prodotti che appartengono ad una delle filiere enumerate all'articolo L.541-10-1 del codice ambientale devono portare una segnaletica che informi il consumatore sulle regole di raccolta differenziata.

Oltre al logo "triman" la segnaletica apporta informazioni specifiche riguardo alle modalità di raccolta o di restituzione di ogni elemento che compone il prodotto, qualora questi seguano modalità di raccolta distinte.

Tali indicazioni compaiono sul prodotto, sul suo imballaggio ovvero, in mancanza, sui documenti forniti unitamente al prodotto. 

4.4 Obblighi in materia d'invenduti non alimentari

La distruzione degli invenduti non alimentari è vietata: questi vanno riciclati, riutilizzati, donati ad associazioni di lotta alla precarietà ed alle strutture dell'economia sociale e solidale che beneficiano del riconoscimento 'impresa solidale di utilità sociale'.

Gli invenduti oggetto di tali donazioni consentono al Produttore di beneficiare di un credito d'imposta proporzionale al valore donato.

4.5 Adesione all'eco-organismo

Nel caso in cui il Produttore opti per l'adesione ad un eco-organismo, quest'ultimo adempie a tutte le obbligazioni applicabili alla sua filiera di competenza in vece del Produttore medesimo.

Per finanziare l'attività degli eco-organismi, ogni aderente deve versare un'eco-contribuzione, fissata dell'eco-organismo previa approvazione ministeriale. Tale contributo è modulato secondo criteri di prestazione ambientale, come l'incorporazione di materiale riciclato, l'uso di risorse rinnovabili gestite in modo sostenibile, la durabilità, la riparabilità, le possibilità di riutilizzo, la riciclabilità ...

La modulazione assume la forma di un premio quando il prodotto risulti soddisfacente ovvero di una sanzione quando non sia performante secondo i criteri sopra indicati. I premi e le sanzioni possono essere superiori all'importo del contributo finanziari richiesto per la gestione dei rifiuti. 

L'importo del contributo è calcolato sulla base delle vendite annuali N-1 del Produttore.

NB: l'adesione ad un eco-organismo implica la regolarizzazione dell'importo dovuto per i tre esercizi precedenti a quello in cui viene finalizzata l'adesione (l'obbligo dell'eco-contributo è vigente dal 2007 e la prescrizione amministrativa è di tre anni). 

4.6 Creazione di un sistema individuale di raccolta e gestione dei rifiuti

La creazione di un sistema individuale di raccolta e trattamento di rifiuti quale alternativa all'adesione ad un eco-organismo impone al Produttore di soddisfare numerosi criteri e condizioni al fine di ottenere l'accreditamento del Ministero competente.

In particolare, è necessario che i suoi prodotti rechino un contrassegno che ne consenta l'identificazione dell'origine e garantisca la restituzione gratuita dei rifiuti in qualsiasi punto del territorio nazionale francese accompagnati - se ciò consente di migliorare l'efficienza della raccolta - da un bonus di restituzione per prevenire l'abbandono dei rifiuti; in questo caso, il Produttore deve altresì disporre di una garanzia finanziari in caso di inadempienza.

Il Produttore deve inoltre contribuire al finanziamento dei costi delle riparazioni dei prodotti acquistati dai consumatori francesi, oltre che a quelli volti a consentire il loro riutilizzo o reimpiego. A tal fine, il sistema individuale deve disporre di un fondo dedicato al finanziamento di tali operazioni.

Per quanto riguarda la procedura di approvazione del sistema individuale:

  • la domanda volta ad ottenere l'approvazione di un sistema individuale deve includere delle misure previste per soddisfare gli obiettivi in materia di gestione e raccolta dei rifiuti;
  • il sistema individuale può essere approvato dal Ministero dell'ambiente per un periodo massimo di sei anni, rinnovabile. Il silenzio dell'amministrazione trascorsi quattro mesi dal deposito della domanda vale approvazione;
  • almeno ogni due anni, debbono essere effettuati audit indipendenti, tesi a valutare la gestione finanziaria del sistema individuale, la quantità dei dati raccolti e comunicati e la copertura dei costi della gestione dei rifiuti;
  • salvo eccezioni, gli obiettivi applicabili ai sistemi individuali sono equivalenti a quelli fissati per gli eco-organismi competenti per la stessa categoria di prodotti.

5. SANZIONI

Il "Code de l'environnement" prevede diverse tipologie di sanzioni, anche di natura penale, in caso d'inadempienza alla regolamentazione R.E.P.

In primo luogo, è prevista una procedura comminatoria che, all'iniziativa del Ministero dell'ambiente, ha lo scopo di mettere un termine agli adempimenti dei soggetti tenuti alle obbligazioni REP. La suddetta procedura prevede - sommariamente - le seguenti sanzioni:

  • al termine di una procedura contradditoria, il Ministero dell'ambiente può irrogare, con provvedimento motivato, una sanzione amministrativa il cui ammontare non può superare, per unità o per tonnellata di prodotto, 1.500€ per persona fisica e 7.500€ per una persona giuridica;
  • può inoltre essere comminata una penale giornaliera, il cui importo non può essere superiore a 20.000€, fino all'adempimento alle misure prescritte per rimediare alle mancanze del Produttore; 
  • il rifiuto di comunicare le informazioni richieste dal Ministero dell'ambiente può condurre ad una pena di reclusione di due anni ed al pagamento di una multa di 75.000€;
  • l'omessa iscrizione nei registri di controllo (e, quindi, qualore il Produttore non disponga di un NUI), l'omissione degli obblighi dichiarativi, la comunicazione di dati errati ovvero l'omessa pubblicazione del NUI sulla documentazione obbligatoria, può condurre ad una sanzione amministrativa non superiore a 30.000€.

Sono soggette ad autonoma sanzione (indipendentemente dalla procedura predetta): 

  • la violazione degli obblighi in materia di etichettatura info-tri: sanzione amministrativa fino a 3.000€ per una persona fisica e 15.000€ per una persona giuridica;
  • la violazione degli obblighi di gestione degli invenduti non alimentari: sanzione amministrativa fino a 3.000€ per una persona fisica e 15.000€ per una persona giuridica.

Oltre alla procedura ed alle sanzioni descritte, il Produttore che instauri un proprio sistema individuale di raccolta e gestione dei rifiuti può essere oggetto di una procedura sanzionatoria specifica qualora talune violazioni o inadempienze vengano constatate con riferimento al funzionamento del suddetto: 

  • sanzione amministrativa determinata in base alla gravità delle violazioni riscontrate, fino al 10% dell'importo annuo del budget stimato nella domanda di approvazione del sistema individuale;
  • pubblicazione, diffusione ovvero divulgazione della decisione o di un estratto della stessa a spese dell'interessato;
  • consegna di una somma corrispondente all'importo delle misure necessarie per ottemperare alle misure prescritte, le quali possono essere eseguite d'ufficio dal Ministero competente in luogo della persona diffidata ed a spese di quest'ultima;
  • penale giornaliera di un importo che può andare fino a 20.000€ fino al raggiungimento delle misure prescritte ovvero fino al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti;
  • sospensione e revoca dell'approvazione del sistema individuale.

Peraltro, tutte le sanzioni vengono rese pubbliche (L.541-9-8 code environnement).

 

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Informativi sull'allerta economica circolare e disciplina R.E.P. (responsabilité élargie du producteur)

 

Un articolo di Filippo SARTOR e Tommaso CIGAINA

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