COVID-19

Procédures confidentielles de prévention des difficultés des entreprises

Il existe deux procédures confidentielles de prévention des difficultés auxquelles un débiteur peut recourir 

Il existe deux procédures confidentielles de prévention des difficultés auxquelles un débiteur peut recourir :  le mandat ad hoc et la procédure de conciliation.

Mandat ad hoc

Le débiteur qui rencontre une difficulté, mais qui n’est pas en état d’insolvabilité, peut demander la nomination d’un mandataire ad hoc pour l’aider à résoudre la difficulté, par exemple en négociant un accord avec les principaux créanciers afin d’obtenir l’échelonnement des dettes.

Le dirigeant continue à gérer seul son entreprise. La procédure est confidentielle, sans limite de temps et se termine à la demande du débiteur.

Procédure de conciliation

Il debitore che fa fronte ad una difficoltà giuridica, economica o finanziaria comprovata o prevedibile e non si trova in situazione d’insolvenza o vi si trova da poco tempo (meno di 45 giorni), può chiedere al tribunale la nomina di un conciliatore.

Nella richiesta il debitore deve esporre la sua situazione economica, sociale e finanziaria, i suoi bisogni di finanziamento ed eventualmente i mezzi per soddisfarli.

Il conciliatore è nominato per una durata di 4 mesi prorogabile di 1 mese.

Il conciliatore aiuta il debitore a raggiungere un accordo con i suoi principali creditori e partners per mettere fine alle difficoltà dell’impresa. Può inoltre presentare una proposta relativa alla salvaguardia dell’impresa, alla prosecuzione dell’attività economica ed al mantenimento dell’impiego o partecipare all’elaborazione di un piano di cessione totale o parziale dell’impresa. Il conciliatore può ottenere dal debitore qualsiasi informazione utile per svolgere il suo incarico.

Deve rendere conto al presidente del tribunale dello stato di avanzamento della sua missione e formulare osservazioni utili sulla diligenza del debitore.

Se nessun accordo di conciliazione è raggiunto, la procedura termina con un rapporto indirizzato al presidente del tribunale che constata il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso si può eventualmente ricorrere ad una procedura concorsuale.

Se un accordo è raggiunto il debitore può scegliere se far constatare dal presidente del tribunale la conclusione dell’accordo o sottoporlo al suo controllo per un’eventuale omologazione.

In entrambi i casi, il debitore non deve essere insolvente o in caso contrario, l’accordo deve mettere fine allo stesso. Il tribunale può, su richiesta del debitore, incaricare il conciliatore di controllare l’esecuzione dell’accordo.

La constatazione dell’accordo da parte del tribunale permette di preservare la riservatezza della procedura.

Al contrario, la sentenza di omologazione è depositata in cancelleria e consultabile da chiunque.

L’omologazione è possibile se i termini dell’accordo sono tali da assicurare la continuità dell’attività dell’impresa e se l’accordo non pregiudica gli interessi dei creditori non firmatari.

Il tribunale decide quindi se omologare l’accordo dopo aver consultato i creditori parte all’accordo, i rappresentanti del personale, il conciliatore, il pubblico ministero e qualsiasi altra persona che ritenga utile. Solo il pubblico ministero può fare appello alla sentenza di omologazione; i terzi interessati possono presentare opposizione.

La conciliazione offre i seguenti vantaggi ai debitori e ai creditori:

  • in caso risoluzione per inadempimento dell’accordo all’esito della procedura di conciliazione, non è possibile far risalire l’insolvenza ad una data anteriore alla conclusione dell’accordo;
  • i creditori che hanno consentito, nell’ambito della conciliazione, un finanziamento per permettere il proseguimento dell’attività dell’impresa saranno considerati come dei creditori privilegiati nelle eventuali successive procedure concorsuali (privileggio del “new money”).

Covid-19

A causa del Covid-19, la normativa applicabile alla conciliazione è stata agevolata:

La durata delle procedure di conciliazione in corso al 12 marzo è automaticamente prorogata di cinque mesi.

Il periodo di attesa (“délai de carence”) di tre mesi tra due procedure di conciliazione non è più applicabile, al fine di permettere la ripresa delle negoziazioni senza dover attendere in caso di fallimento di un primo tentativo di accordo.

Nel caso in cui un creditore nell’ambito di una procedura di conciliazione non accetta la richiesta fatta dal conciliatore di sospendere l’esigibilità del suo credito durante la procedura, il debitore può richiedere al presidente del tribunale:

  • di interrompere o vietare qualsiasi azione in giudizio da parte del creditore avente per scopo la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro o alla risoluzione di un contratto pour defaut;
  • di mettere fine o vietare qualsiasi procedura di esecuzione da parte di tale creditore (sia sui beni mobili che immobili);
  • di posticipare o scaglionare il pagamento degli importi dovuti.

In questo caso, le maggiorazioni di interessi o le penalità previste incaso di ritardo non sono incorse durante il termine fissato dal giudice.

Infine, il debitore può richiedere al giudice dei termini di grazia per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 1343-5 del codice civile senza essere stato previamente messo in mora o citato in giudizio.

 

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