Art. 1 – Denominazione e sede

La denominazione dell'associazione è "CCI France Italie – Camera di Commercio" (denominata anche, per brevità, "CCI France Italie" o "Chambre"). L'attività della Chambre si estende a tutto il territorio italiano e francese.

La Chambre è retta in conformità al presente Statuto.

La Chambre ha la propria sede in Milano, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di trasferire la sede all'interno dello stesso comune e di istituire uffici di rappresentanza e sedi secondarie.

La Chambre è dotata di un Codice etico.

 

Art. 2 – Scopi associativi

La Chambre è apartitica, non persegue scopi di lucro e non ha per scopo esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

Lo scopo della Chambre è quello di favorire e contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni economiche e commerciali tra la Francia e l’Italia. La Chambre svolge inoltre ogni attività utile e necessaria al raggiungimento di tali finalità, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • collaborare con i Ministeri francesi e italiani, con i Rappresentanti diplomatici, nonché altre Camere di Commercio e associazioni di categoria in Francia e Italia e, in generale, con le autorità pubbliche e private dei due Paesi, per favorire lo sviluppo degli scambi tra Francia e Italia;

  • compatibilmente con le risorse a disposizione della Chambre, raccogliere, divulgare e promuovere la diffusione, fra i soci e all'esterno, d’informazioni, notizie e dati riguardanti lo svolgimento dell’attività economica, commerciale e industriale nei due Paesi in particolare nei seguenti ambiti:

  1. a) legislazioni, convenzioni e accordi in materia di commercio e industria;

  2. b) bandi di gara pubblici per l’esecuzione di lavori e/o l’erogazione di servizi che possano stimolare l’ingresso, il consolidamento degli operatori del commercio e dell’industria nei rispettivi mercati e, in ogni caso, la partecipazione di tali soggetti all'attività economica dei due Paesi;

  • fornire, anche mediante consulenti esterni alla Chambre, pareri circa l’interpretazione delle norme francesi, italiane e comunitarie in materia commerciale e industriale;

  • organizzare presentazioni e incontri al fine di agevolare il collocamento delle persone in cerca di lavoro presso i soci;

  • offrire servizi di supporto alle imprese per l’inserimento e lo sviluppo duraturo sul mercato in Italia e in Francia, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di orientamento, di formazione e d’informazione ; analisi di settore ; domiciliazione ; servizi di assistenza legale, contabile, fiscale e amministrativa, ad esclusione di attività riservate alle professioni regolamentate ; gestione del personale ; locazione di uffici e spazi di lavoro attrezzati (incubatore d’imprese, co-working, smart-working); servizi logistici; guida nella scelta di partners di investimento ; servizi promozionali, di organizzazione eventi e di assistenza nella comunicazione;

  • agevolare la composizione di controversie in materia commerciale fra operatori dello stesso Paese o di Paesi differenti, costituendo allo scopo e su richiesta delle parti interessate, appositi collegi arbitrali;

  • organizzare incontri, effettuare pubblicazioni, promuovere eventi e ogni altra iniziativa rivolta ai soci ed ai terzi, senza esclusione alcuna e con libera facoltà di fissarne i parametri economici, al fine di favorire il conseguimento degli scopi della Chambre e con l’obiettivo di garantirne in modo continuativo l’equilibrio di gestione ;

  • raccogliere fondi (c.d. attività di fundraising) nell'ambito degli eventi organizzati per il conseguimento degli scopi associativi, da destinare, previa delibera del Comitato Esecutivo, a opere di beneficenza e/o alla realizzazione di specifici progetti nell'ambito degli scopi associativi.

 

La Chambre potrà inoltre, in via complementare, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere e natura, aventi pertinenza diretta o indiretta con gli scopi associativi e comunque ritenute opportune e necessarie per il raggiungimento degli stessi, ivi inclusa l’assunzione di partecipazioni o interesse in società o enti no profit, italiani o esteri, costituiti o da costituirsi, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

 

Art. 3 – Fondo Comune

 

Il fondo comune della Chambre è costituito:

  1. dalle quote associative annuali versate da ogni suo membro; l’entità delle quote è fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo;

  2. dalle somme e beni da chiunque ed a qualsiasi titolo devoluti alla Chambre;

  3. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

  4. dai beni patrimoniali acquistati per il funzionamento della Chambre;

  5. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

  6. da ogni entrata proveniente da prestazioni di servizi erogate ai soci o alle imprese che chiedono assistenza all'associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Chambre.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Chambre. I soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Chambre non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 

Art. 4 – Soci effettivi

Possono essere soci della Chambre: le aziende francesi e italiane stabilite in Italia, Francia e all’estero, gli enti e le persone giuridiche francesi, italiane o estere che ne condividono le attività, rappresentate da un amministratore, direttore, dirigente o quadro espressamente delegato dal legale rappresentante della società, nonché tutti i liberi professionisti e le persone fisiche che condividono le attività dell’associazione e che si impegnano a realizzarle.

Non possono far parte della Chambre i commercianti e gli industriali falliti, nonché le persone che abbiano subito condanne con pena della reclusione o altra pena per reati finanziari, reati contro la pubblica amministrazione o per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.

 

Art. 5 – Soci onorari

Il Consiglio di Amministrazione può designare in qualità di soci onorari della Chambre:

–     i benefattori;

–     ex soci effettivi;

–     commercianti e industriali che abbiano cessato l’attività;

–     liberi professionisti ritirati dalla professione;

–     qualsivoglia socio o persona che ha apportato un contributo importante alla Chambre.

Il Consiglio di Amministrazione può designare quali Presidenti, Vice Presidenti o Consiglieri onorari, soci che hanno rivestito le relative cariche apportando un contributo significativo alla Chambre essendo inteso che tale riconoscimento è subordinato al permanere della qualità di socio effettivo.

 

Art. 6 – Soci di diritto

Sono di diritto soci della Chambre:

–     l’Ambasciatore di Francia in Italia;

–     il Console Generale di Francia a Milano;

–     Il Capo del Servizio Economico dell’Ambasciata di Francia.

L’Ambasciatore di Francia in Italia è il Presidente Onorario della Chambre.

Il Console Generale di Francia a Milano è Vice Presidente onorario della Chambre.

I Soci di diritto partecipano alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

 

Art. 7 – Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di partecipazione ed elettorato attivo e passivo negli organi della Chambre, purché in regola con gli obblighi statutari e con il versamento della quota associativa.

 

Art. 8 – Doveri dei soci

L’adesione alla Chambre comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e il Codice etico, nonché di versare la quota associativa annuale.

 

Art. 9 – Ammissione dei nuovi soci

L’aspirante socio deve compilare e firmare una domanda di ammissione con la quale si impegna, tra l’altro, in caso di accettazione della domanda, all'osservanza del presente Statuto, del Codice etico e, in generale, delle regole della Chambre.

L’approvazione delle domande d’ammissione spetta al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo non è in alcun modo tenuto a giustificare la mancata accettazione di una domanda di ammissione, essendo inteso che l’eventuale decisione di rigetto di una domanda di ammissione sarà subordinata al voto favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Le persone fisiche o giuridiche che chiedono l’ammissione devono essere fornite dei necessari requisiti di legalità e moralità professionale, anche in relazione alle disposizioni del Codice etico ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, secondo comma del presente Statuto.

 

Art. 10 – Recesso ed esclusione dei soci – Decadenza dalla qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile.

L’associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Presidente mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata)con tre mesi di preavviso.

I soci sono esclusi dall'Associazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

  1. a) in caso di grave inadempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Codice etico;

  2. b) per la perdita dei requisiti per l’ammissione di cui all'art. 9.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo per le ipotesi di recesso e di esclusione, qualora il socio non ottemperi all’invito da parte dell’organo competente della Chambre di pagare la quota associativa entro tre mesi dal ricevimento del sollecito inviato tramite lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), il Comitato Esecutivo può, a propria discrezione, dichiarare decaduto tale socio.

Il socio espulso o decaduto per il mancato versamento della quota o recedente, non è esonerato dall'obbligo di pagare quanto maturato alla data di espulsione, decadenza o recesso.

 

Art. 11 – Organi della Chambre

Sono organi della Chambre:

  1. a) l’Assemblea Generale dei Soci;

  2. b) il Consiglio di Amministrazione;

  3. c) il Comitato Esecutivo;

  4. d) il Presidente e i Vice Presidenti;

  5. e) il Tesoriere;

  6. f) il Collegio Sindacale.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare, nonché – fatte salve particolari esigenze di riservatezza – adeguata documentazione circa gli stessi.

 

Art. 12 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci è organo sovrano della Chambre. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione del Presidente, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno della seduta, da comunicarsi alle parti almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza; l’avviso deve essere inoltrato con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio, raccomandate, fax o e-mail).

Hanno diritto di voto i soli soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e col versamento della quota sociale che può essere effettuato fino al giorno antecedente a quello dell’Assemblea.

Ogni socio avente diritto al voto ha diritto di esprimere in Assemblea un solo voto.

Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente lo stesso diritto di voto al quale dovrà rilasciare delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe che possono essere rilasciate anche a mezzo posta elettronica.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o d’impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età presente.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale redatto da un segretario ad hoc designato dall'Assemblea o da un notaio e sottoscritto dal Presidente. E’ predisposto un foglio presenze conservato agli atti della Chambre.

 

Art. 13 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria:

  1. determina gli indirizzi di massima dell’attività della Chambre;

  2. esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Chambre stessa;

  3. approva il bilancio;

  4. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 15;

  5. nomina i componenti del Collegio Sindacale.

La Chambre si riunisce in Assemblea generale ordinaria convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.

L’Assemblea, inoltre, si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o dal Collegio Sindacale, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l’intervento di almeno  un terzo più uno degli associati e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.

Le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto a richiesta di almeno un decimo dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità singola o solidale dei componenti del comitato esecutivo ivi compreso il tesoriere, questi ultimi non hanno diritto di voto e non possono rappresentare altri soci.

 

Art. 14 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Chambre nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la  metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega.

 

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione – composizione

La Chambre è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 15 ad un massimo di 45 Consiglieri.

I Consiglieri, da scegliersi tra i Soci Effettivi, sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituita da amministratori, direttori, quadri, dirigenti, professionisti francesi in carica o dirigenti di altre nazionalità in carica che rappresentino aziende francesi stabilite in Italia o aziende italiane stabilite in Francia.

Almeno i 4/5 dei Consiglieri dovrà risiedere in Italia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono l’incarico senza compenso, ad eccezione del Consigliere Delegato, ove nominato ai sensi del successivo articolo 16.

Qualora, nel corso di un esercizio:

(a)   vengano a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altri motivi, e il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione scenda al di sotto del minimo previsto al presente articolo 15, quelli rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione, fino alla ricostituzione del numero richiesto. Ogni candidatura a consigliere dovrà essere presentata da almeno tre Consiglieri;

(b)   il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera adottata ai sensi del successivo articolo 17, ravvisi la necessità di aumentare i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero entro il limite previsto al primo capoverso del presente articolo 15, i Consiglieri in carica provvederanno, con la stessa delibera, a cooptare i nuovi Consiglieri. In tal caso, ogni nuova candidatura dovrà essere presentata da almeno 10 Soci Effettivi.

I Consiglieri dovranno ricevere comunicazione delle nuove candidature entro quindici giorni  prima dell’adunanza fissata per l’esame delle stesse.

Ogni sostituzione o cooptazione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto qualora richiesto dalla maggioranza dei partecipanti e a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, con un massimo di tre deleghe per consigliere.

I Consiglieri nominati ai sensi dei precedenti punti (a) e (b) resteranno in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria che dovrà, pertanto, deliberare l’eventuale nomina dei Consiglieri sostituiti o cooptati.

I Consiglieri così nominati scadono insieme con i Consiglieri in carica all'atto della loro nomina.

Resta comunque inteso che la sostituzione e la cooptazione di cui ai precedenti punti (a) e (b) può avvenire a condizione che la maggioranza dei consiglieri sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Hanno diritto di voto i consiglieri in regola con il pagamento della quota associativa.

 

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione – poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano le seguenti attribuzioni:

  1. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prende in esame le questioni di carattere generale;

  2. assume tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, in via ordinaria e straordinaria, della Chambre e ne tutela gli interessi;

  3. delibera sugli atti di natura patrimoniale e finanziaria;

  4. delibera sulle relazioni periodiche degli organi delegati relative alle attività e ai programmi della Chambre;

  5. decide sull'istituzione di eventuali sedi secondarie, uffici di rappresentanza e sul trasferimento della sede nello stesso comune, nonché sull’assunzione di partecipazioni o interesse in società o enti no profit, italiani o esteri, costituiti o da costituirsi, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso a quello della Chambre;

  6. approva il bilancio previsionale e il progetto di bilancio di esercizio redatti dal Tesoriere e dal Comitato Esecutivo;

  7. fissa le quote associative;

  8. elegge al suo interno il Presidente, al massimo cinque Vice-Presidenti ed il Tesoriere;

  9. adotta e modifica il codice etico;

  10. convoca l’Assemblea;

  11. può nominare, su proposta del Comitato Esecutivo con voto favorevole del Presidente, un Consigliere Delegato scelto tra i membri del Comitato Esecutivo determinandone i poteri e l’eventuale compenso;

  12. su proposta del Comitato Esecutivo, ha facoltà di nominare come Rappresentante della Chambre("Représentant Consulaire"), in ogni città o regione che non siano quelli in cui ha sede la Chambre, un consigliere residente nella città o regione stessa.

 

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione – riunioni e delibere

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato dal Presidente quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tranne per la delibera avente ad oggetto l’elezione del Presidente e dei membri eletti del Comitato Esecutivo che dovrà essere inviata con preavviso di venti giorni).

Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, anche per delega, con un massimo di tre deleghe per ogni consigliere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti o rappresentati, anche a scrutinio segreto.

Nei primi due scrutini, le delibere relative alla nomina del Presidente e dei membri eletti del Comitato Esecutivo in lista con il candidato presidente sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Al terzo scrutinio, potranno presentarsi soltanto i candidati delle due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti durante la seconda votazione e risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi anche per delega, con il massimo di tre deleghe per ogni consigliere.

I Consiglieri devono ricevere comunicazione delle liste di candidature alle cariche di Presidente e  membri eletti del Comitato Esecutivo almeno dieci giorni  prima della data della riunione e quindi, i candidati dovranno depositare la loro candidatura presso la segreteria della Chambre almeno quindici giorni prima della data fissata per il Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario eletto dal Consiglio.

In seno al Consiglio il voto può essere dato per delega, con un massimo di tre deleghe per Consigliere.

Decade automaticamente dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente e non rappresentato a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 18 – Rappresentante Locale (Représentant Consulaire)

Il Rappresentante Locale è tenuto ad assistere il Comitato Esecutivo nella realizzazione di quelle iniziative che lo stesso deciderà di volta in volta di attuare nella zona di sua competenza. Il Rappresentante Locale e il Comitato Locale ove istituito operano sotto la supervisione del Comitato Esecutivo. I Rappresentanti Locali rimangono in carica per due esercizi.

 

Art. 19 – Comitato Esecutivo, altri Comitati Locali e Tematici  

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da un massimo di cinque Vice Presidenti e dal Tesoriere tutti eletti assieme al Presidente sulla stessa lista.

E composto altresì da un massimo di otto consiglieri designati all'iniziativa del Presidente e cooptati dal comitato.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e scade con l’elezione del nuovo Comitato Esecutivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, durante il triennio, di un componente del Comitato Esecutivo, che non sia il Presidente, lo stesso Comitato esecutivo designerà un sostituto la cui nomina sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale nuovo componente del Comitato Esecutivo rimarrà in carica sino alla scadenza normale del Comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente che lo convoca  ogni qualvolta lo ritenga utile o quando ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Comitato Esecutivo agisce in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione ed è investito con facoltà di delega di tutti i poteri spettanti a quest’ultimo ma deve rendere conto al Consiglio del proprio operato. Il Comitato Esecutivo ha la competenza esclusiva e non delegabile a deliberare sull'ammissione di nuovi soci, in conformità alle previsioni del presente Statuto.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di esprimere il proprio voto. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

Il Comitato Esecutivo segue un manuale di buon governo.

Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di nominare Comitati Locali, composto da Soci o Consiglieri, che assistano i Rappresentanti Locali ove nominati.

Il Comitato Esecutivo ha altresì la facoltà di creare  Comitati Tematici (Club, Circoli, o Gruppi di Lavoro) costituiti da tre o più Soci o Consiglieri e che potranno essere aperti a non soci. I Comitati Tematici  hanno il compito di  curare la realizzazione di progetti specifici, riferendo regolarmente dell’andamento e dei risultati al Comitato Esecutivo e di espletare tutte quelle attività che quest’ultimo affida loro di volta in volta.

Il Presidente nomina i presidenti dei Comitati Tematici che rimangono in carica per due esercizi.

Tutte le cariche sono onorarie.

 

Art. 20 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato.

Tuttavia, a richiesta di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica, il Presidente può essere rieletto per un terzo mandato consecutivo al secondo.

Il Presidente uscente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di fronte ai terzi nonché la gestione ordinaria della Chambre con facoltà di sub delega e, su delega del Consiglio di Amministrazione, adotta anche provvedimenti di gestione straordinaria.

Egli presiede le Assemblee della Chambre e ne sottoscrive i verbali unitamente ad un segretario eletto dall'assemblea.

In caso di assenza o d’impedimento temporaneo il Presidente designa fra i Vice Presidenti il proprio sostituto; in mancanza di tale scelta, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di dimissioni del Presidente, decadono i mandati di tutti i membri del Comitato Esecutivo. Il Presidente provvede contemporaneamente a convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione che eleggerà il nuovo Presidente, i nuovi Vice-Presidenti e il nuovo Tesoriere.

 

Art. 21. – Tesoriere

Il Tesoriere predispone i bilanci preventivi e consuntivi assieme al Comitato Esecutivo. Il Tesoriere cura la gestione economica della Chambre.

 

Art. 22 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra persone esterne alla Chambre, di cui almeno una deve essere iscritta all'Albo dei Revisori Contabili; tutti devono possedere i necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un Sindaco effettivo gli subentra il sindaco supplente più anziano di età.

Il Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione al bilancio. Il Collegio Sindacale può chiedere notizie al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo sull'andamento della Chambree riceve comunicazione dell’ordine del giorno nonché copia dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

 

Art. 23 – Scioglimento della Chambre

Lo scioglimento della Chambre è deciso dall'Assemblea Straordinaria.

La delibera deve essere preceduta da richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati, depositata presso la sede della Chambre almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo a enti o associazioni con finalità analoghe a quelle della Chambre.

 

Art. 24 – Esercizio sociale – Bilancio

L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale verrà compilato, a termini di legge, il bilancio annuale .

Il bilancio preventivo sarà presentato al primo Consiglio di Amministrazione dell’esercizio di riferimento o all'ultimo di quello precedente.

Il bilancio, redatto dal Comitato Esecutivo assieme al Tesoriere, è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è successivamente sottoposto all'approvazione dell’Assemblea.

Il bilancio dovrà essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Gli eventuali utili netti di esercizio sono depositati presso un istituto di credito.

 

Art. 25 – Obblighi informativi

Il Presidente comunicherà alle autorità competenti le variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, dello Statuto e di ogni altra informazione richiesta dalle autorità.

 

Art. 26 – Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni.

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